CHE COSA E' L'ANATOCISMO
L'anatocismo è vietato dall'art. 1283 codice civile per il quale gli interessi scaduti possono produrrre a loro volta interessi solo a seguito di una domanda giudiziale della banca.
Gli istituti di credito, al contrario, hanno sempre annotato a debito gli interessi commissioni e spese maturati nel trimestre, in tal modo violando la norma, come sancito per la prima volta dalla sentenza n. 2374/1999 della Corte di Cassazione, e ribadito numerose volte fino alla sentenza n. 9127/2015 che ha chiaramente affermato che non è permessa nessuna forma di anatocismo, neanche annuale.
La questione è rilevante solo per i conti correnti aperti prima del 22/04/2000 in quanto per quelli posteriori l'anatocismo è stato permesso a condizioni di reciprocità, e in tal caso la clausola è valida.
Per i contratti aperti prima del 22/04/2000 non basta per legalizzare l'anatocismo la comunicazione che tutte le banche hanno fatto al correntista nell' e/c del 30/6/2000, ma occorre una nuova ricontrattazione in forma scritta, in quanto mediante le comunicazioni in c/c è possibile solo modificare clausole esistenti e non crearne di nuove, trattandosi peraltro di modifica peggiorativa delle condizioni contrattuali.
QUALI EFFETTI PUO' AVERE IL RICALCOLO DEL CONTO CORRENTE
In ogni e/c successivo al 30/6/2000 troverete l'indicazione del TAN (tasso annuale nominale) e del TAE (tasso annuale effettivo) che altro non è che l'espres-sione in termini numerici dell'aumento di tasso conseguente al pagamento infrannuale (e quindi trimestrale) degli interessi debitori.
La differenza tra i due tassi è molto piccola, per cui perchè si parla tanto di anatocismo?
E' semplice: essendo vietata la capitalizzazione degli interessi passivi il consulente tecnico (CTU) che nomina il Giudice per prima cosa deve stornare dal Vs. c/c tutti gli addebiti avvenuti a titolo di interessi.
Facendo un esempio se avete un affidamento di 100.000,00 interamente utilizzato, con un tasso del 12,00% la banca ogni trimestre vi addebita 3000,00 euro per cui per non andare in extra fido dovete ogni trimestre versare una somma uguale agli interessi addebitati.
Se questi vengono stornati dal CTU, essendo i versamenti movimenti contabili legittimi e quindi non oggetto di rettifica, il saldo contabile (quello in base al quale vengono calcolati gli interessi passivi) del vs. c/c diminuisce di 3000,00 euro a trimestre, e quindi passa da -100.000,00 a -97.000,00 e così via fino ad azzerarsi ed addirittura andare in attivo.
Ciò comporta che il montante sul quale sono calcolati gli interessi diminuisce progressivamente, fino addirittura ad annullarsi (nel caso di specie dopo 34 trimestri il saldo passa a +2000,00) e da quel momento addirittura non è dovuto alcun interesse.
Considerato che di norma vanno stornate anche le commissioni di massimo scoperto, essendo la clausola nulla per indeterminatezza o mancanza di causa, l'azzeramento contabile avviene di norma dopo circa 7 anni dall'apertura del conto.
L'effetto finale è che di norma un conto corrente aperto prima del 22/4/2000 e quindi quando era ancora vietato l'anatocismo, dopo circa 15 anni dalla sua apertura, se è stato affidato sempre per lo stesso importo, può essere ricalcolato in attivo, e quindi il debito che era diventata una vera e propria schiavitù non c'è più.
Quindi ogni conto aperto prima del 22/04/2000 è una vera e propria "miniera d'oro" purchè, come spiegato più avanti, la causa venga trattata da un avvocato esperto in diritto bancario.
GLI "USI SU PIAZZA" E L'USURA BANCARIA
Se il c/c è stato aperto prima del 6/7/1992 (data di entrata in vigore della L. 154/1992 che ha imposto l'obbligo di forma scritta per i contratti bancari) è assai probabile che l'art. 7 contenga una clausola per la quale il tasso d'interesse pattuito fosse pari a quello "praticato dalle aziende di credito sulla piazza".
La Corte di Cassazione ha più volte stabilito la nullità di tale clausola ed in ogni caso la L. 154/1992 stabilisce che in tal caso il correntista deve solo gli inte-ressi legali, in luogo di quelli applicati dalla banca notoriamente più alti.
La nullità delle clausole "uso piazza" è stata ribadita dall'art. 117 TUB (Testo Unico Bancario) con effetto che dal 1/1/1994 sono dovuti in luogo degli interessi addebitati dalla banca gli interessi minimi dei BOT praticati nei 12 mesi precedenti, che hanno un tasso estremamente più basso, mediamente più favorevole anche del tasso legale.
Il risultato pratico, unitamente all'anatocismo, è che un c/c aperto prima del 6/7/1992 al massimo dopo 7 anni dalla sua apertura può essere ricalcolato in attivo, ragion per cui se è ancora aperto considerato tutte le competenze pagate dal 1999 ad oggi non solo non è un debito, ma può risanare una situazione aziendale apparentemente difficile.
Unico limite è la prescizione: deve trattarsi di un conto aperto oppure chiuso ma al massimo 10 anni fa.
L'usura bancaria è prevista e punita dalla L. 108/1996 che ha riformato a suo tempo l'art. 644 codice penale. Di fatto la norma è inattuabile, in quanto la Corte di Cassazione con sentenza n.16303/2018 a Sezioni Unite Civili ha stabilito che il tasso soglia da applicarsi è quello "ufficiale" maggiorato della c.d. "cms soglia" e quindi aumentando di 1,5 volte la % di cms media rilevata trimestre per trimestre dalla Banca d'Italia.
Considerando che il TEG (il tasso effettivo globale) del conto da esaminare per la Banca d'Italia deve essere calcolato utilizzando una formula (matematica-mente scorretta), che altro non fa che sommare al tasso nominale degli interessi il tasso della cms (se quindi sono rispettivamente pari al 12,00% e allo 0,75% il tasso effettivo sarà pari al 12,75%) rilevare usura (e quindi superamenti del tasso soglia stabilito aumentando di 1,5 volte quello rilevato nel trimestre precedente per operazioni della medesima natura) come oggi prevede la Corte di Cassazione, è impossibile.
In realtà tramite una ricerca documentale lunga e fortunata nel libro "Come applicare la legge anti usura al sistema bancario dopo la sentenza n. 16303/ 2018 della Corte di Cassazione", che troverete nell'apposita sezione di questo sito, ho dimostrato senza ombra di dubbio in base ai documenti reperiti, che la Banca d'Italia calcola non secondo la Legge i tassi medi pubblicati nei D.M. emessi ai sensi della L. 108/1996, e che le "Istruzioni" della Banca d'Italia, ugualmente, sono contrarie alla Legge.
Il risultato è che è possibile applicare la Legge anti usura anche alle banche, ma anche in questo caso è un compito da affidare a mani molto esperte.
E' molto importante che possa essere rilevata l'usura in quanto, insieme alla cms ed alle commissioni introdotte dopo il 30/6/2009 (la commissione dispo-nibilità
fondi, mancanza fondi, immediata disponibilità fondi, istruttoria veloce -CIV- che non sono dovute se non pattuite espressamente in forma scritta) sono gli unici motivi per i quali è possibile
ricalcolare un conto corrente aperto dopo il 22/04/2000, e produce effetti rilevanti anche dopo poco tempo.
Se infatti il tasso medio applicato dalla banca è del 20% ed è usuraio per l'art. 1815 cc non è dovuto alcun interesse, ragion per cui al quinto anno il conto corrente potrà già essere ricalcolato in
attivo