COME E PERCHE' E' POSSIBILE RICALCOLARE UN CONTO CORRENTE: si precisa che è antieconomico analizzare ed agire per conti correnti con affidamento inferiore a 5000,00 euro, oppure che siano stati aperti meno di 10 anni fa, essendo troppo breve il periodo per consentire un adeguato recupero di interessi pagati. 

CHE COSA E' L'ANATOCISMO

L'anatocismo è vietato dall'art. 1283 codice civile per il quale gli interessi scaduti possono produrrre a loro volta interessi solo a seguito di una domanda giudiziale della banca.

Gli istituti di credito, al contrario, hanno sempre annotato a debito gli interessi commissioni e spese maturati nel trimestre, in tal modo violando la norma, come sancito per la prima volta dalla sentenza n. 2374/1999 della Corte di Cassazione, e ribadito numerose volte fino alla sentenza n. 9127/2015 che ha chiaramente affermato che non è permessa nessuna forma di anatocismo, neanche annuale.

La questione è rilevante solo per i conti correnti aperti prima del 22/04/2000 in quanto per quelli posteriori l'anatocismo è stato permesso a condizioni di reciprocità, e in tal caso la clausola è valida.

Per i contratti aperti prima del 22/04/2000 non basta per legalizzare l'anatocismo la comunicazione che tutte le banche hanno fatto al correntista nell' e/c del 30/6/2000, ma occorre una nuova ricontrattazione in forma scritta, in quanto mediante le comunicazioni in c/c è possibile solo modificare clausole esistenti e non crearne di nuove, trattandosi peraltro di modifica peggiorativa delle condizioni contrattuali.

QUALI EFFETTI PUO' AVERE IL RICALCOLO DEL CONTO CORRENTE

In ogni e/c successivo al 30/6/2000 troverete l'indicazione del TAN (tasso annuale nominale) e del TAE (tasso annuale effettivo) che altro non è che l'espres-sione in termini numerici dell'aumento di tasso conseguente al pagamento infrannuale (e quindi trimestrale) degli interessi debitori.

La differenza tra i due tassi è molto piccola, per cui perchè si parla tanto di anatocismo?

E' semplice: essendo vietata la capitalizzazione degli interessi passivi il consulente tecnico (CTU) che nomina il Giudice per prima cosa deve stornare dal Vs. c/c tutti gli addebiti avvenuti a titolo di interessi.

Facendo un esempio se avete un affidamento di 100.000,00 interamente utilizzato, con un tasso del 12,00% la banca ogni trimestre vi addebita 3000,00 euro per cui per non andare in extra fido dovete ogni trimestre versare una somma uguale agli interessi addebitati.

Se questi vengono stornati dal CTU, essendo i versamenti movimenti contabili legittimi e quindi non oggetto di rettifica, il saldo contabile (quello in base al quale vengono calcolati gli interessi passivi) del vs. c/c diminuisce di 3000,00 euro a trimestre, e quindi passa da -100.000,00 a -97.000,00 e così via fino ad azzerarsi ed addirittura andare in attivo.

Ciò comporta che il montante sul quale sono calcolati gli interessi diminuisce progressivamente, fino addirittura ad annullarsi (nel caso di specie dopo 34 trimestri il saldo passa a +2000,00) e da quel momento addirittura non è dovuto alcun interesse.

Considerato che di norma vanno stornate anche le commissioni di massimo scoperto, essendo la clausola nulla per indeterminatezza o mancanza di causa, l'azzeramento contabile avviene di norma dopo circa  7 anni  dall'apertura del conto.

L'effetto finale è che di norma un conto corrente aperto prima del 22/4/2000 e quindi quando era ancora vietato l'anatocismo, dopo circa 15 anni dalla sua apertura, se è stato affidato sempre per lo stesso importo, può essere ricalcolato in attivo, e quindi il debito che era diventata una vera e propria schiavitù non c'è più.

Quindi ogni conto aperto prima del 22/04/2000 è una vera e propria "miniera d'oro" purchè, come spiegato più avanti, la causa venga trattata da un avvocato esperto in diritto bancario.

GLI "USI SU PIAZZA" E L'USURA BANCARIA

Se il c/c è stato aperto prima del 6/7/1992 (data di entrata in vigore della L. 154/1992 che ha imposto l'obbligo di forma scritta per i contratti bancari) è assai probabile che l'art. 7 contenga una clausola per la quale il tasso d'interesse pattuito fosse pari a quello "praticato dalle aziende di credito sulla piazza".

La Corte di Cassazione ha più volte stabilito la nullità di tale clausola ed in ogni caso la L. 154/1992 stabilisce che in tal caso il correntista deve solo gli inte-ressi legali, in luogo di quelli applicati dalla banca notoriamente più alti.

La nullità delle clausole "uso piazza" è stata ribadita dall'art. 117 TUB (Testo Unico Bancario) con effetto che dal 1/1/1994 sono dovuti in luogo degli interessi addebitati dalla banca gli interessi minimi dei BOT praticati nei 12 mesi precedenti, che hanno un tasso estremamente più basso, mediamente più favorevole anche del tasso legale.

Il risultato pratico, unitamente all'anatocismo, è che un c/c aperto prima del 6/7/1992 al massimo dopo 7 anni dalla sua apertura può essere ricalcolato in attivo, ragion per cui se è ancora aperto considerato tutte le competenze pagate dal 1999 ad oggi non solo non è un debito, ma può risanare una situazione aziendale apparentemente difficile.

Unico limite è la prescizione: deve trattarsi di un conto aperto oppure chiuso ma al massimo 10 anni fa.

L'usura bancaria è prevista e punita dalla L. 108/1996 che ha riformato a suo tempo l'art. 644 codice penale. Di fatto la norma è inattuabile, in quanto la Corte di Cassazione con sentenza n.16303/2018 a Sezioni Unite Civili ha stabilito che il tasso soglia da applicarsi è quello "ufficiale" maggiorato della c.d. "cms soglia" e quindi aumentando di 1,5 volte la % di cms media rilevata trimestre per trimestre dalla Banca d'Italia.

Considerando che il TEG (il tasso effettivo globale) del conto da esaminare per la Banca d'Italia deve essere calcolato utilizzando una formula (matematica-mente scorretta), che altro non fa che sommare al tasso nominale degli interessi il tasso della cms (se quindi sono rispettivamente pari al 12,00% e allo 0,75% il tasso effettivo sarà pari al 12,75%) rilevare usura (e quindi superamenti del tasso soglia stabilito aumentando di 1,5 volte quello rilevato nel trimestre precedente per operazioni della medesima natura) come oggi prevede la Corte di Cassazione, è impossibile.

In realtà tramite una ricerca documentale lunga e fortunata nel libro "Come applicare la legge anti usura al sistema bancario dopo la sentenza n. 16303/ 2018 della Corte di Cassazione", che troverete nell'apposita sezione di questo sito, ho dimostrato senza ombra di dubbio in base ai documenti reperiti, che la Banca d'Italia calcola non secondo la Legge i tassi medi pubblicati nei D.M. emessi ai sensi della L. 108/1996, e che le "Istruzioni" della Banca d'Italia, ugualmente, sono contrarie alla Legge.

Il risultato è che è possibile applicare la Legge anti usura anche alle banche, ma anche in questo caso è un compito da affidare a mani molto esperte.

E' molto importante che possa essere rilevata l'usura in quanto, insieme alla cms ed alle commissioni introdotte dopo il 30/6/2009 (la commissione dispo-nibilità fondi, mancanza fondi, immediata disponibilità fondi, istruttoria veloce -CIV- che non sono dovute se non pattuite espressamente in forma scritta) sono gli unici motivi per i quali è possibile ricalcolare un conto corrente aperto dopo il 22/04/2000, e produce effetti rilevanti anche dopo poco tempo.
Se infatti il tasso medio applicato dalla banca è del 20% ed è usuraio per l'art. 1815 cc non è dovuto alcun interesse, ragion per cui al quinto anno il conto corrente potrà già essere ricalcolato in attivo

QUALE DOCUMENTAZIONE OCCORRE PER RICALCOLARE UN C/C

L'ipotesi migliore, ma purtroppo rara, è che il correntista abbia conservato il contratto di apertura del c/c (il primo stipulato con la banca), le lettere ricevute, i contratti di affidamenti (i "fidi") o di anticipo ("sconto"), le eventuali ricontrattazioni e tutti gli e/c mensili e scalari dall'apertura fino ad oggi o alla chiusura del conto corrente.

Sono i documenti che un avvocato richiede per poter iniziare una causa per il ricalcolo del saldo, ed in loro mancanza, di norma, viene risposto al Cliente che non è possibile procedere.

Lo studio è stato il primo ad impostare (e vincere, finora fino in appello ma con il confortante precedente della sentenza n. 16671/2012 della Corte di Cassazione) numerose cause ove non è presente il contratto di apertura del c/c, oppure vi siano mancanze negli e/c.

Con un'attenta strategia processuale, infatti, anche in questi casi è possibile ottenere un risultato positivo.

Normalmente almeno per i conti aperti prima del 22/04/2000 è raro che il correntista abbia conservato tutta la documentazione, ed è addirittura possibile per quelli aperti prima del 6/07/1992 che la banca al momento dell'apertura del conto o non abbia fatto firmare nulla oppure non abbia consegnato una copia del contratto al correntista.

Ci sono casi in cui, addirittura anche fino ai giorni nostri, per alcune tipologie di conto (sovvenzione) la Banca Nazionale del Lavoro spa apra c/c e conceda affidamenti senza alcun contratto, ma in forza dell'art. 6 del contratto di apertura del conto ordinario che consente alla banca di concedere credito al cliente.

In tutti questi casi, se non si commettono errori, è comunque possibile citare in giudizio la banca.

CHE COSA SI PUO' FARE SE NON SI HANNO GLI E/C, SALDO ZERO E ALTRE "MAGIE"

Anche se con qualche "acrobazia" è possibile ricalcolare il saldo di un c/c anche se si hanno i soli e/c scalari (quelli dove sono calcolati le competenze ed è presente il saldo "scalare" e quindi per valuta giorno per giorno) a condizione che non si contesti nella causa i c.d. "giorni valuta" e quindi l'accorpamento per valuta delle singole operazioni che porta alla formazione dell'e/c scalare.

Formulando la domanda in modo corretto (anche qui attenti agli errori!) è possibile ricalcolare il saldo di un c/c se manchino interi periodi (esempio un anno) utilizzando il c.d. "metodo a blocchi".

Nel caso in cui, invece, siano presenti troppi buchi documentali, oppure il cliente non abbia conservato gli e/c più risalenti (quelli più interessanti al fine del ricalcolo degli interessi) non è consigliabile iniziare la causa.

Bisogna quindi recarsi in banca e chiedere allo sportello la data di apertura del conto corrente, perchè in base ad essa lo Studio potrà ricostruire con esattezza il contenuto delle clausole contenute nei contratti che possono essere stati sottoscritti ma dei quali non si ha più copia, in quanto di norma erano predisposti in base a formulari predisposti dall'ABI (le c.d. "norme bancarie uniformi").

Ciò è molto importante in quanto se si fa una causa senza contratto bisogna sempre in via subordinata domandare l'accertamento delle nullità che potrebbero risultare se la banca lo produca.

E' altrettanto importante conoscere il contenuto dei contratto anche se si decida di non citare in giudizio la banca, perchè se il cliente è in grado di riferire più o meno la data di apertura del conto, dell'apertura di credito, il suo importo e se ha utilizzato o meno il fido in modo costante, è possibile prevedere il possibile recupero che si sarebbe avuto se avesse conservato tutti gli estratti conto.

A questi fini è importante l'analisi della visura storica in Centrale Rischi (che si può chiedere in Banca d'Italia in via meccanizzata anche via pec da novem-bre 1995 ad oggi, ed in formato cartaceo dal 1989) nella quale sono segnalati gli affidamenti superiori agli 80 milioni di lire (poi 150 milioni, oggi 75.000,00 euro).

Nella visura trimestre per trimestre  indicato l'affidamento accordato e quello mediamente utilizzato, per cui è possibile da suo esame capire se il cliente abbia e in quale misura utilizzato l'affidamento e quindi quali interessi possa aver pagato.

Se dall'esame dei dati disponibili appare probabile che nel caso si fossero avuti gli e/c il saldo attuale sarebbe stato attivo (oppure molto più favorevole per il correntista) è utile inviare una lettera alla banca nella quale si afferma che nessuna somma sarà restituita in quanto non dovuta.

Se la previsione è corretta (ed anche in questo caso affidatevi ad un avvocato molto esperto) la banca non vi chiederà nulla, e non arriverà nessun decreto ingiuntivo.

Se poi dovesse arrivare (dalle mie statistiche avviene una volta su 100) è un fatto positivo perchè in tal caso la banca dovrà depositare tutti gli e/c dall'aper-tura del conto , e tutti i contratti, pena il rigetto della domanda di pagamento promossa contro di Voi.

Il diritto bancario è molto complesso, e risulta particolarmente ostico per gli avvocati in quanto notoriamente, capiscono poco di conteggi, formule ecc.

E' possibile comprenderlo appieno poi solo sapendo effettivamente come si fa una certa cosa indicata nell'estratto conto, e quindi conoscendo meno come si calcolano le competenze e la prassi bancaria.

Tutto quanto avete letto pocanzi infatti è solo una estrema semplificazione di un mondo assai complesso, nel quale, solo con grande maestria e padronanza dei propri mezzi, è possibile ottenere vere e proprie "magie", quali ad esempio il ricalcolo del c/c a partire da un saldo c.d. "zero" e non da quello negativo portato dall'e/c formato dalla banca.

Ciò è possibile solo a precise condizioni (la sentenza 1842/2011 della Cassazione è stata superata sul punto dalla 9201/2015) per cui anche in questo caso si raccomanda di rivolgersi ad avvocati molto competenti.

 

QUANTO DEVE COSTARE UNA PERIZIA GIURIMETRICA BEN FATTA

Spesso i nuovi clienti al primo incontro mi consegnano una perizia contabile, pagata a volte anche fino a 7000,00 oltre iva e cassa, che una volta esaminata è perfettamente inutile, tanto che sono costretto a rifarla.

Ciò perchè viene applicato come tasso, senza alcuna giustificazione, quello legale in luogo di quello applicato dalla banca, perchè viene rilevata la presenza di interessi usurari inesistenti (oppure mal rilevati) ecc.

Il costo di una perizia giurimetrica "perfetta", che ricalcoli il saldo del c/c tenendo conto di tutte le possibili e probabili variabili che si possoo desumere dai documenti e dalla data di apertura del conto corrente, è di solo 500,00 EURO OLTRE IVA E CASSA, indipendentemente dal numero di anni del c/c.

Non serve spendere di piu', e soprattutto ricordate che lo studio si prende la responsabilità di quanto afferma nelle perizie, curando anche la parte legale: questa è la migliore garanzia per il Cliente. Non vendiamo illusioni ma promettiamo solo quello che si puo' ottenere.

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© Andrea Sorgentone SRGNDR70A24C632F P.I. IT01010820577 da oltre 20 anni competenza, esperienza e innovazione nel diritto bancario

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